Abrogato l'Art. 108 della Legge di Bilancio, cosa non cambia per lo sport e il non profit

Abrogato l’Art. 108 della Legge di Bilancio, cosa non cambia per lo sport e il non profit

La finanziaria per l’anno 2021 ha rischiato di portare notevoli novità in materia di IVA per il mondo sportivo dilettantistico e per il non profit. Stiamo parlando dell’art. 108 che, intervenendo sull’art. 4 e sull’art. 10 della legge IVA, prevedeva importanti modifiche alla normativa vigente in materia di esclusione IVA delle prestazioni di servizi rese a soci e/o tesserati nel perseguimento delle finalità istituzionali degli enti.

Quanto accaduto è un’ottima occasione per ricordare come opera la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici pagati da soci e/o tesserati. Non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che rispondono a queste caratteristiche:

  • sono poste in essere da associazioni non profit (sportive dilettantistiche, politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali) dotate di statuti conformi a quanto richiesto dalla normativa in tema di democraticità ed assenza di scopo di lucro ed in regola con la presentazione del modello EAS;
  • sono realizzate in conformità alle finalità istituzionali;
  • sono rese nei confronti di associati oppure di tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali (es. federazioni ed enti di promozione sportiva) oppure di associazioni svolgenti la medesima attività e facenti parti della stessa organizzazione (es.: associazioni affiliate alla medesima federazione o ente di promozione sportiva).

Ricordiamo inoltre che dette attività non devono essere: cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (escluse le pubblicazioni rivolte prevalentemente agli associati); erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; trasporto e deposito di merci; trasporto di persone; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; servizi portuali e aeroportuali; pubblicità commerciale;  telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.

Detta agevolazione opera sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette ed è estesa anche alle società sportive dilettantistiche. E’ importante ricordare che tale de-commercializzazione, per i soggetti diversi dalle ASD e SSD, non opererà più con l’entrata in vigore a pieno regime della riforma del terzo settore (con la possibile eccezione delle associazioni di promozione sociale).

L’Unione Europea, con la procedura d’infrazione nr. 2008/2010, ha evidenziato che l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA sopra descritta contrasta con la normativa comunitaria, per la quale “sono soggette ad IVA … le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo”.

Questo è il motivo per il quale nella bozza della finanziaria era stato inserito l’art. 108, poi abrogato.

Cosa prevedeva l’art. 108?

L’intervento sulla normativa era così sintetizzabile:

  • le operazioni sopra descritte avrebbero perso la qualifica di “operazioni escluse dal campo IVA”;
  • le stesse operazioni sarebbero state identificate ai fini IVA come “esenti” a condizione che non provocassero distorsioni della concorrenza a danno delle imprese commerciali.
  • La modifica non avrebbe determinato un aggravio di spesa per i fruitori dei servizi, in quanto sia le operazioni escluse sia quelle esenti non comportano il pagamento di IVA aggiuntiva.

Ma l’apparente verosimiglianza degli aggettivi “escluso” ed “esente” non deve trarre in inganno, in quanto tale riqualificazione sarebbe stata colma di conseguenze ed incertezze come potrete notare da questa sintetica e non esaustiva elencazione:

  • ogni associazione, che incassa corrispettivi ora de-commercializzati, avrebbe dovuto aprire la partita IVA e rispettare tutti gli adempimenti connessi oppure optare per il regime forfetario della legge 398/91;
  • i soggetti già in legge 398/91 avrebbero corso il rischio di superare il plafond di euro 400.000 e passare quindi al regime IVA ordinario visto che, probabilmente, anche i corrispettivi divenuti esenti sarebbero entrati nel computo degli incassi commerciali;
  • si sarebbe creata una disparità di trattamento delle operazioni sopra descritte, le quali ai fini IVA avrebbero perso la de-commercializzazione ma l’avrebbero mantenuta a fini delle imposte dirette;
  • la riqualificazione in “esente” avrebbe operato solo in mancanza di distorsioni alla concorrenza a danno di altre imprese. Si comprende che un medesimo servizio offerto da una asd/ssd in esenzione IVA può avere un prezzo più competitivo rispetto al medesimo servizio offerto da un’impresa commerciale con applicazione dell’IVA al 22,00 % e quindi creare distorsioni. Il tema, non esauribile in questa sede, sarebbe stato complesso da affrontare e portatore di svariate interpretazioni.

Possiamo concludere con queste uniche certezze:

  • la modifica comunque è stata espunta dal testo finale lasciando ancora sul tavolo la pratica della procedura d’infrazione comunitaria;
  • l’occasione ha ancora una volta evidenziato quanto sia necessario un intervento decisivo volto ad armonizzare il trattamento fiscale del settore non profit.
[  PAOLO IACONCIGH  ]
DOTTORE COMMERCIALISTA ESPERTO IN ASD

Fonte : ASI Nazionale

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