Il modello EAS

EAS

Cos’è il modello EAS

 

L’art. 30 del D.L. 29.11.2008 n. 185 (conv. in L. 28.01.2009 n. 2) ha introdotto, in capo agli enti non commerciali di tipo associativo (salvo alcune eccezioni) ed alle società sportive dilettantistiche di capitali ex art. 90, L. 289/2002, l’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali, al fine di beneficiare della non imponibilità (de-commercializzazione) dei corrispettivi, delle quote e dei contributi ex art. 148, TUIR e art. 4, DPR 633/1972. 

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 12/E del 09/04/2009 è intervenuta per chiarire le modalità di applicazione delle disposizioni previste dal decreto anti crisi sui controlli ai circoli privati. 

Nella sostanza si chiarisce che per facilitare l’attività di controllo nei confronti degli enti non commerciali questi ultimi saranno obbligati ad inviare telematicamente, come previsto dall’art. 30 citato sopra, all’amministrazione finanziaria, una comunicazione contenente i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali. 

Nella circolare si legge: “La norma ha finalità esclusivamente fiscali e risponde a reali esigenze di controllo che l’Agenzia delle entrate potrà effettuare anche attraverso l’acquisizione di informazioni necessarie a garantire che i regimi tributari diretti ad incentivare il fenomeno del libero associazionismo non costituiscano di fatto uno strumento per eludere il pagamento delle imposte dovute”. 

Nel mirino dell’amministrazione finanziaria sono i cosiddetti proventi istituzionali, cioè quelli versati dai soci, che non sono imponibili ai sensi dell’art. 148 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 

Gli enti non commerciali che non effettueranno la comunicazione non potranno più avvalersi delle disposizioni di favore previste dalle norme fiscali. 

Quindi, per poter continuare ad usufruire le agevolazioni fiscali, le associazioni dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalle norme tributarie, come ad esempio l’adeguamento degli statuti alle norme vigenti, e contemporaneamente inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. 

Il modello di comunicazione dei dati deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell’ente. Per le associazioni già costituite il termine iniziale era il 31/12/2009. Dopo una serie di proroghe che hanno spostato l’adempimento al 31 Marzo 2011 è intervenuto in ultimo il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. Il decreto ha previsto la remissione in bonis anche per l’omesso invio del modello EAS, ossia della comunicazione dei dati fiscalmente rilevanti necessaria ai fini dell’applicazione del regime fiscale agevolato previsto per gli enti associativi. 

Beneficiando dell’istituto della remissione in bonis, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma che non hanno inviato la comunicazione entro il termine previsto possono fruire comunque dei benefici fiscali inoltrando il modello entro il termine di presentazione del modello UNICO successivo all’omissione, versando contestualmente la sanzione pari a 258 euro. In sede di prima applicazione della norma il termine per l’anno 2012 è stato fissato al 31 Dicembre 2012. 

 

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