Il Regime della 398

Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che risultano iscritte al Registro delle Società ed Associazioni sportive dilettantistiche possono optare per la determinazione del reddito e dell’iva sulla base delle disposizioni contenute nella Legge 398 del 16/12/1991. 

In forza della legge 398 il reddito imponibile delle associazioni sportive dilettantistiche viene determinato applicando all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività, fissato dall’art. 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 nella misura del 3 per cento, e aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali.

Ai fini iva le associazioni sportive dilettantistiche che optano per l’applicazione delle disposizioni recate dalla legge n. 398 applicano per tutti i proventi conseguiti nell’esercizio delle attività commerciali la detrazione in via ordinaria pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. 

La medesima disposizione prevede, inoltre, le seguenti specifiche percentuali di detrazione forfettizzata: 

– per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un decimo dell’imposta relativa alle operazioni stesse; 

– per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad un terzo dell’imposta relativa alle operazioni stesse. 

L’articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con DPR n. 544 del 1999 disciplina gli adempimenti contabili a carico delle associazioni sportive dilettantistiche e dei soggetti assimilati, prevedendo che gli stessi devono: 

– versare trimestralmente l’imposta sul valore aggiunto mediante delega unica di pagamento (modello F24), entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; 

– numerare progressivamente e conservare le fatture di acquisto a norma dell’articolo 39 del DPR n. 633 del 1972; 

– annotare, anche con unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, l’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel modello di cui al DM 11 febbraio 1997 opportunamente integrato; 

– annotare distintamente nel citato modello di cui al DM 11 febbraio 1997 i proventi dell’art. 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, che non costituiscono reddito imponibile, le plusvalenze patrimoniali nonché le operazioni intracomunitarie ai sensi dell’articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. 

 

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