Il registro CONI

CONI

 

Il registro CONI

L’art. 7 del d.l. 28 maggio 2004 n. 136, convertito, con modificazioni, dalla l. 27/07/2004 n. 186 ha stabilito che “In relazione alla necessità di confermare che il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche, le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, si applicano alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che sono in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni. 

2. Il CONI trasmette annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia delle entrate, l’elenco delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi”. Queste disposizioni stabiliscono nella sostanza che le agevolazioni fiscali introdotte dall’art. 90 della finanziaria 2003 si applicano solo alle società ed alle associazioni sportive dilettantistiche che abbiano ottenuto il riconoscimento del CONI, quale garante dell’unicità dell’ordinamento sportivo nazionale. 

Il Registro nazionale delle Associazioni e società sportive dilettantistiche è lo strumento che il Consiglio Nazionale del CONI ha istituito per confermare definitivamente “il riconoscimento ai fini sportivi” alle associazioni/società sportive dilettantistiche, già affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate ed agli Enti di Promozione Sportiva. 

L’iscrizione è obbligatoria per ottenere lo status di associazione/società sportiva dilettantistica riconosciuta ai fini sportivi dal CONI per poter usufruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. L’iscrizione deve avvenire entro 90 gg. dalla data di acquisizione dei flussi di aggiornamento trasmessi dalle FSN/DSA/EPS ovvero entro la fine dell’anno sportivo se l’acquisizione avviene negli ultimi 90gg. Per ottenere l’iscrizione è necessario che l’ente: 

• Disponga di una affiliazione valida con FSN/DSAe/oEPS riconosciuti ai fini sportivi dal CONI; 

• Svolga attività sportiva dilettantistica, compresa l’attività didattica nelle forme e modalità indicate dall’organismo di affiliazione 

• Abbia uno Statuto sociale conforme sia alle norme di Legge che alle disposizioni del CONI e delle rispettive FSN/DSA/EPS 

• Rispetti la clausola di incompatibilità relativa agli amministratori prevista dall’articolo 90 della Legge27 dicembre 2002 n° 289 e successive modificazioni. 

• Preveda l’Indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e della ragione dilettantistica.

 

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