Statuto D.I.A.

Danze Italia Associazione

In  sigla ( D.I.A. )

Statuto

 

Articolo 1  – Costituzione, denominazione e durata

1.1   E’ Costituita un’ Associazione denominata “ DANZE ITALIA ASSOCIZAZIONE – D.I.A. “

1.2   L’Associazione ha carattere apolitico e aconfessionale

1.3   L’Associazione ha durata illimitata

1.4   Tutti i soci potranno visionare presso l’associazione lo statuto della D.I.A.

Articolo 2 – Sede

2.1 La sede legale è in via S. Antonio Abate 84018 Scafati (SA)

Articolo 3 – Scopi e fini

3.1   La associazione ha la scopo di promuove  e incoraggiare in ambito nazionale e internazionale , la diffusione  e lo sviluppo del ballo e della danza in ogni sua forma, senza distinzione alcuna, in particolare: 

A)  promuovere , pubblicizzare e coordinare l’arte del ballo, della danza, del canto e della recitazione, della musica e dello spettacolo in tutte le sue forme formando la  partecipazione  alla vita associativa attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione;

B) promuovere e , incoraggiare e facilitare gli scambi informazioni e notizie su tutto concerne il ballo la danza e al musical, sia ambito nazionale che estero;

C)  programmare e progettare e organizzare periodicamente i campionati tra i professionisti  secondo quanto previsto dal regolamento generale, organizzare concorsi, corsi di formazione , esami di valutazione , seminari dibattiti, manifestazioni, convegni, meeting tutto volte alla sviluppo e promozione del ballo e della danza;

D) organizzare annualmente corsi di aggiornamento per professionisti di varie discipline

E) organizzare sessioni di esami professionali istituzionali per i propri associati;

F) operare in ogni modo al fine di ottenere il pieno degli scopi della Associazione stessa cosi indicato nello statuto.

Articolo 4 – Organi dell’associazione

4.1 Sono organi dell’Associazione

A) l’Assemblea dei soci

B) il consiglio direttivo

C) il Presidente

D) il vicepresidente

E) il segretario

 

Articolo 5 – L’assemblea Generale

5.1 Fanno parte dell’assemblea generale :

A) il consiglio direttivo con diritto di parola e voto;

B) i soci effettivi dell’Associazione con diritto di parola e voto ;

C)i soci sostenitori con diritto di parola ma non di voto;

5.2 L’assemblea generale in forma Ordinaria è convocata dal Presidente una volta l’anno.

5.3L’assemblea Generale in forma Straordinaria è convocata dal Presidente anche su richiesta di 2/3 dei soci effettivi.

5.4 L’assemblea generale sarà ritenuta validamente costituita in prima convocazione con la presenza almeno della metà più uno dei soci del Consiglio Direttivo e in seconda convocazione , da tenersi almeno 2 ore dopo la prima convocazione. L’assemblea generale sarà ritenuta valida costituita da qualunque sia il numero dei soci del Consiglio Direttivo presenti.

5.5 L’assemblea Generale delibera a maggioranza dei Soci presenti con diritto di voto, con votazione palese, salvo quando sia richiesta dal proponente la votazione richiesta.

5.6 L’assemblea generale delibera a maggioranza di 2/3 dei presenti quando si tratti di modificare lo statuto.

5.7 Non è ammesso il voto per delega

5.8 Approvare il rendiconto economico e finanziario

5.9 precedere alla elezioni del presidente della associazione, dei membri del Consiglio Direttivo

Articolo 6 – Il Presidente

A) Convoca e invita, a proprio insindacabile giudizio i soci o esterni all’assemblea alle riunioni degli organi di essa, curando l’indicazione dei motivi della convocazione o dell’invito nel verbale della riunione stessa

B) Firma e controfirma tutti gli atti dell’associazione, salvo quelli imputabili esclusivamente dagli organi e/o commissioni indipendenti

Articolo 7 – I vicepresidenti

7.1 Il Vicepresidente vicario è eletto dall’Assemblea Generale dei soci del consiglio direttivo , è nominato per cinque esercizi.

7.2 Il Vicepresidente Vicario sostituisce il presidente in caso di suo impedimento o se venuto a mancare in caso di dimissioni, nella gestione ordinaria e straordinaria dell’ Associazione , con tutti i poteri, obblighi e doveri dello stesso cosi come descritti nel presente statuto, assumendosi le responsabilità le responsabilità previste dallo statuto, limitatamente  al periodo della gestione in sostituzione.

 

Articolo 8 – Il Segretario Generale

8.1 Il segretario generale è eletto dall’Assemblea Generale dei soci del Consiglio Direttivo è nominato per cinque esercizi è rieleggibile.

8.2 Il Segretario Generale ha il compito di :

A)Redigere e controfirmare i verbali delle riunioni dell’Assemblea

B) partecipare in qualità di membro alle Assemblee

C) convalidare tramite controfirma gli attestati rilasciati dall’associazione

D) redigere la relazione morale , il bilancio preventivo e consuntivo

Articolo 9 – Soci dell’Associazione

L’iscrizione all’Associazione è libera possono aderire le persone fisiche i legali rappresenti delle associazioni di qualunque nazionalità lì adesione all’associazione è a tempo indeterminato fermo restante in ogni caso il diritto di recesso del singolo socio. I soci sono cosi suddivisi:

A)  Soci ordinari che  sono i soci fondatori della associazione  e hanno   diritto di voto e di parola

B)  Soci sostenitori che sono tutti coloro che condividano gli interessi e le finalità dell’associazione e hanno  diritto di parola e non di voto . chiunque partecipi all’associazione sia esso socio ordinario o sostenitore può essere escluso dall’associazione con deliberazione del consiglio direttivo ricorrendone gravi motivi.

Articolo 10 – Organismi Affiliati

10.1 Sono organismi affiliati : società e associazioni sportive dilettantistiche , associazioni e società culturali, circoli culturali, centri ricreativi e sociali, associazione di volontariato, associazioni giovanili , associazioni ambientalistiche che ne facciano domanda e che rispettino le norme stabilite dal presente statuto. La domanda può essere inoltrata alla sede Generale . L’organismo nell’affiliarsi deve indicar quali attività o discipline intende praticare.

10.2 L’affiliazione è subordinata all’accoglimento entro novanta giorni della domanda da parte del Consiglio Direttivo e al pagamento al soggetto affiliatore della quota annua stabilita dallo stesso Consiglio Direttivo, in assenza di un provvedimento di diniego della domanda entro il termine previsto si intende che essa è stata accolta con decorrenza dal giorno dal giorno dell’inoltro della domanda stessa.

10.3 Tutti gli organi affiliati debbono essere retti da uno statuto autonomo.

10.4 Gli organismi affiliati cessano di appartenere all’associazione per :

A) recesso

B) mancata affiliazione

C) scioglimento

D) revoca dell’affiliazione per perdita di requisiti richiesti per ottenerla

10.4 Non è ammessa nessuna forma di partecipazione temporanea alla vita associativa

10.5 Gli organismi affiliati devono annualmente provvedere al rinnovo dell’affiliazione

10.6 Hanno diritto a :

A) partecipare secondo le norma statutarie e regolamentari dell’assemblea

B)partecipare a tutte le attività promesse, organizzate e realizzate dall’Associazione D.I.A. in ogni suo ambito , secondo gli specifici regolamenti.

10.7 Gli organismi affiliati hanno diritto  di parola ma non di voto nelle Assemblee

Articolo 11 – Iscrizione alla D.I.A.

11.1 Possono entrare a far parte dell’Associazione in veste di socio sostenitore , socio onorario tutti coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, il minore emancipato e tutti coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età con l’autorizzazione del genitore nel rispetto delle norme associative, senza pregiudizi di razza, sesso, religione, credo politico e condizioni sociali.

11.2 Il presidente può con parere motivato respingere la domanda d’iscrizione all’associazione

Articolo 12 – Socio dell’Associazione

12.1 Il socio dell’associazione è inquadrato come :

A) Socio Effettivo

B) Socio Sostenitore Effettivo

C) Socio Sostenitore Praticante

D) Socio Sostenitore Insegnante

E) Socio Onorario

Articolo 13 – Socio Effettivo

13.1 Il socio effettivo si consegue cosi come descritto dal presente statuto

13.2 Il socio effettivo parteciperà alla vita dell’associazione nel pieno rispetto del presente statuto, di tutti i regolamenti e di tutte le delibere e disposizioni

13.3 Il socio effettivo ha diritto di parola e di voto nell’associazione

Articolo 14 – Socio Onorario

14.1 Il Presidente può conferire la qualifica di Socio Onorario a coloro che hanno dimostrato alte doti di idoneità , maestria e talento o che si siano resi meritevoli di stima e riconoscenza per opere e servigi resi all’Associazione al ballo e alla danza in genere, sia in campo nazionale ed internazionale.

14.2 Il socio onorario ha diritto di parola ma non di voto nelle Assemblee

14.3 La qualifica di socio Onorario presume l’esonero al pagamento della quota d’iscrizione e alla quota associativa annuale;

14.4 Il socio Onorario può essere revocato in qualsiasi momento con giusta motivazione dal Presidente

Articolo 15 – Socio Sostenitore

15.1 Il socio Sostenitore si divide in tre rami :

A)     Sostenitore Effettivo

B)      Sostenitore Praticante

C)      Sostenitore Insegnante

15.2 Il socio sostenitore è quella persona che chiede di essere iscritto all’Associazione nel pieno rispetto delle norme emanate dalla stessa

15.3 Il socio Sostenitore ha diritto di parola ma non di voto nelle assemblee

15.4 Il titolo di socio sostenitore può essere revocato in qualsiasi momento con giusta motivazione dal Presidente

Articolo 16 – Gli Esami

16.1 L’associazione conferisce la qualifica di “ Maestro o Insegnante “ che si ottiene dopo aver superato una prova di esame a libera scelta, tra quelle previste dal regolamento generale, secondo la modalità in esso indicate e con le eccezioni da esse previste.

16.2 Con il superamento di questa prova il candidato assumerà il titolo nella specialità prescelta ed entra a far parte dell’associazione in qualità di socio sostenitore Insegnante.

16.3 Di norma gli esami si svolgono presso la sede sociale secondo un calendario fissato dal Consiglio Direttivo.

16.4 Il Presidente può autorizzare sessioni straordinarie e sedi decentrate.

Articolo 17 – Quota di iscrizione, quota di esame e quota speciale

17.1 All’atto dell’iscrizione dell’Associazione il nuovo socio dovrà versare la quota d’iscrizione , la quota di esame verrà versata al momento della prenotazione dell’esame nella misura stabilita con le modalità indicate nel Regolamento Generale

17.2 Tutti i soci sostenitori sono tenuti al pagamento di una quota sociale annua come stabilito dalla normativa del regolamento generale

17.3 Il mancato versamento della quota sociale costituisce giusta causa di diffida ed eventualmente di esclusione come disposto dallo statuto e modalità indicate nei regolamenti

17.4 La quota associativa non è trasferibile

Articolo 18 – Ammissione , dimissione e riammissione del socio

18.1 La qualifica del socio si perde per dimissioni inviate al Presidente tramite lettera ordinaria o lettera raccomandata A/R , fax, e-mail.

18.2 Il socio dimissionario potrà essere riammesso su richiesta scritta previo parere favorevole del Presidente .

Articolo 19 – Sanzioni disciplinari e riammissione del socio

19.1 Le sanzioni disciplinari a carico del socio sono dichiarate dal presente articolo :

A) diffida

B) diffida per pubblicità ingannevole , intendendosi come tale anche quella del socio che si attribuisce titoli non acquistati, perdita di titoli per mancato pagamento della quota associativa annuale o titoli acquistati da enti non riconosciuti dalla D.I.A.

C) espulsione per :

1. motivi comportamentali agli interessi dell’associazione

2. attività contraria agli interessi dell’associazione

3. comportamento immorale penalmente sanzionato

4. perdita di diritti civili

5. comportamento che giustifichi una seconda diffida in capo al medesimo soggetto

19.2 Il socio espulso su propria richiesta , verrà riammesso nell’associazione previo parere favorevole espresso dal Presidente e con le modalità dello stesso stabilite

19.3 Avverso le decisioni del Presidente che applica le sanzioni decretate nel presente articolo, il socio può inviare con una lettera con raccomandata A/R  o telegramma comunicante le sanzioni decretate

19.4 Il presidente dovrà riprendere in esame la sanzione decretata alla luce di quanto espresso dal socio nel corso della prima riunione utile al ricevimento della raccomandata A/R  o telegramma.

19.5 Nel caso in cui la sanzione decretata secondo il dettato dal comma precedente , il socio espulso potrà ricorrere all’Assemblea Generale dei soci entro quindici giorni successivi alla notifica del provvedimento ed essa, nel corso della prima seduta utile, esaminerà il ricorso del socio deliberando a maggioranza di 2/3 del Consiglio Direttivo

Articolo 20 – Patrimonio Sociale

20.1 Il patrimonio Sociale della D.I.A. è costituito da :

A) beni immobili e mobili di proprietà dell’associazione

B) quote sociali ordinarie, straordinarie e socio sostenitori  e affiliazioni

C) quote di partecipazioni agli esami

D) Affiliazioni e Iscrizioni

E) ogni altra eventuale entrata

F) contributi volontari

20.2 Tutti i soci che cessino a qualsiasi titolo di far parte dell’associazione non possono in nessun caso vantare diritto alcuno sul patrimonio sociale

Articolo 21 – Rimborso spese e contributi

21.1 Qualsiasi carica ufficiale o incarico che attribuisce il Presidente da diritto all’esecutore sotto volontà del Presidente stesso di ricevere un rimborso spese cosi come stabilito dal regolamento generale.

21.2 In caso di conseguimento di utili di esistenza di avanzi, fondi, riserve è fatto divieto di distribuzione anche indiretta

Articolo 22 –  Esercizio Sociale di Bilancio

22.1 L’esercizio sociale dell’associazione va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno

22.2 Annualmente il Segretario Generale predispone un bilancio ed un preventivo

22.3 Il Presidente entro il 30 aprile di ogni anno sottopone il bilancio consuntivo  e il conto preventivo alla approvazione dell’ Assemblea Generale

Articolo 23 – Atti ufficiali D.I.A. e documenti informativi

23.1 I verbali di tutte le riunioni degli organi dell’Associazione , sia statutari che non sostituiscono atti ufficiali, devono essere conservati nel “libro verbali” a cura del Segretario Generale.

23.2 I registri contabili il “libro verbali” e gli altri atti e documenti dell’Associazione sono custoditi nei locali della sede Sociale sotto la responsabilità del Segretario generale.

23.3 Tutti gli organi deliberati potranno assumere le loro decisioni sia in forma assembleare, tenuta anche in video conferenza che mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto secondo le regole che saranno dettate nel Regolamento Generale.

Articolo 24 – Regolamento Generale

24.1 Il Presidente emanerà entro novanta giorni dell’approvazione del presente statuto , il regolamento generale.

24.2 Nel regolamento generale sono stabiliti tutti gli specifici criteri che dovranno essere seguiti per :

A) convocazione dell’assemblee;

B) nomine degli organi sociali , dei membri , in presenza e degli organi periferici

C) riscossioni delle quote sociali, contributi o quote dei sostenitori delle quote di iscrizione e delle tasse di esame

D)criteri per la determinazione e l’ottenimento del rimborso spese

E) modifiche di statuto e regolamenti

F) quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’associazione sia nei confronti di se stessa sia dei soci, sia dei terzi

Il presidente potrà istituire nell’ambito del regolamento generale una situazione tecnica per l’espletamento del corretto funzionamento dell’associazione.

Articolo 25 – Modifiche di Statuto

25.1 Il presente statuto può in ogni momento essere modificato dall’Assemblea  Generale dei soci effettivi su proposta del Consiglio Direttivo.

La proposta dovrà pervenire presso la sede dell’Associazione con raccomandata A/R entro e non oltre le ore 12.00 del 31 Dicembre di ogni anno e votata dall’Assemblea Generale stessa con voto che esprima il proprio parere favorevole dei 2/3 del Consiglio direttivo presente. Il Presidente dovrà convocare entro il 30 Aprile l’assemblea straordinaria per deliberare sulla modifiche statutarie.

25.2 Le modifiche di statuto , deliberate in base al dettato del comma 1 del presente articolo, entreranno in vigore soltanto dopo l’approvazione dell’autorità governativa vigilante.

Articolo 26 – Scioglimento dell’Associazione

26.1 Lo scioglimento dell’associazione può avvenire con delibera dell’assemblea generale che esprime il parere favorevole di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo presenti, oppure per scadenza del termine.

26.2 In caso di scioglimento il patrimonio sociale eventualmente residuato verrà devoluto con delibera dell’associazione.

Articolo 27 – Norme Integrative

27.1 Per tutto quello che non è stato espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge della Repubblica Italiana.

Articolo 28 – Foro Competente

28.1 Per ogni controversia, inerente detto statuto o proveniente da attività inerenti l’ Associazione, il foro competente è il Tribunale di Nocera Inferiore.

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