La finanziaria per l’anno 2021 ha rischiato di portare notevoli novità in materia di IVA per il mondo sportivo dilettantistico e per il non profit. Stiamo parlando dell’art. 108 che, intervenendo sull’art. 4 e sull’art. 10 della legge IVA, prevedeva importanti modifiche alla normativa vigente in materia di esclusione IVA delle prestazioni di servizi rese a soci e/o tesserati nel perseguimento delle finalità istituzionali degli enti.
Quanto accaduto è un’ottima occasione per ricordare come opera la de-commercializzazione dei corrispettivi specifici pagati da soci e/o tesserati. Non si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi che rispondono a queste caratteristiche:
Ricordiamo inoltre che dette attività non devono essere: cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita (escluse le pubblicazioni rivolte prevalentemente agli associati); erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore; gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; trasporto e deposito di merci; trasporto di persone; organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; servizi portuali e aeroportuali; pubblicità commerciale; telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Detta agevolazione opera sia ai fini IVA sia ai fini delle imposte dirette ed è estesa anche alle società sportive dilettantistiche. E’ importante ricordare che tale de-commercializzazione, per i soggetti diversi dalle ASD e SSD, non opererà più con l’entrata in vigore a pieno regime della riforma del terzo settore (con la possibile eccezione delle associazioni di promozione sociale).
L’Unione Europea, con la procedura d’infrazione nr. 2008/2010, ha evidenziato che l’esclusione dal campo di applicazione dell’IVA sopra descritta contrasta con la normativa comunitaria, per la quale “sono soggette ad IVA … le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo”.
Questo è il motivo per il quale nella bozza della finanziaria era stato inserito l’art. 108, poi abrogato.
Cosa prevedeva l’art. 108?
L’intervento sulla normativa era così sintetizzabile:
Ma l’apparente verosimiglianza degli aggettivi “escluso” ed “esente” non deve trarre in inganno, in quanto tale riqualificazione sarebbe stata colma di conseguenze ed incertezze come potrete notare da questa sintetica e non esaustiva elencazione:
Possiamo concludere con queste uniche certezze:
Fonte : ASI Nazionale
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