Certificazione unica (CU2021) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2021, n. 13088, è stata approvato il modello (con le relative istruzioni) per la Certificazione Unica 2021 (CU 2021) relativa all’anno 2020.
La Certificazione Unica 2021 riguarda la comunicazione dei redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali.
La stessa deve essere presentata anche dai soggetti che hanno corrisposto somme e valori per i quali non è prevista l’applicazione delle ritenute alla fonte ma che sono assoggettati alla contribuzione dovuta all’INPS (ad esempio le aziende straniere che occupano lavoratori italiani all’estero assicurati in Italia).
Sono inoltre tenuti alla presentazione della Certificazione Unica i soggetti che hanno corrisposto compensi ad esercenti prestazioni di lavoro autonomo che hanno optato per il regime agevolato relativo alle nuove iniziative (di cui all’art. 13, legge n. 388/2000,all’imprenditoria giovanile (art. 27, D.L. n. 98/2011) o ai nuovi soggetti “minimi forfetari” (di cui all’art. 1, legge n. 190/2014) anche se non hanno, per espressa previsione normativa, effettuato ritenute alla fonte.
ATTENZIONE
A partire dal 2021, e quindi per il periodo d’imposta 2020, è stata istituita la scadenza unica del 16 marzo 2021 per la trasmissione dei dati all’Agenzia delle Entrate e la consegna al percipiente, secondo la nuova tabella di marcia stabilita dal D.L. n. 124/2019 (Decreto Fiscale 2020) e rivista dal D.L. n. 9/2020 all’inizio dell’emergenza Covid.
Resta al 1° novembre 2021 (il 31 ottobre 2021 cade di domenica) il termine ultimo per trasmettere la CU che contiene redditi esenti o non dichiarabili tramite precompilata.
ATTENZIONE
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Le novità del modello
Il modello ordinario da inviare all’Agenzia delle entrate è composto dai seguenti quadri:
Nelle istruzioni per la compilazione viene precisato che è consentito suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.
Il modello sintetico, invece, è composto da 3 parti:
Le novità nel modello 2021 riguardano in merito ai redditi di lavori dipendenti:
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2021 (in quanto il 31 ottobre e il 1° novembre sono festivi).
ATTENZIONE
Entro il 31 marzo 2021 deve essere, inoltre, consegnata al collaboratore/dipendente una copia della Certificazione Unica.
Fonte : ASI Nazionale
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