Molto spesso nelle a.s.d. di piccole e medie dimensioni il Presidente così come altri membri del consiglio direttivo si occupano di tutto: disbrigo di pratiche amministrative, iscrizioni e tesseramento, allenamento e didattica, organizzazione di gare ed eventi ma anche manutenzione e allestimento del campo di gioco o del centro sportivo con le mansioni più svariate. Si tratta spesso di factotum che tagliano l’erba del campo, servono al bar sociale, passano qualche ora in segreteria e nel contempo come tecnici allenano la squadra o tengono qualche corso per l’attività didattica. Come regolare questi rapporti? E’ possibile riconoscere compensi o formalizzare un rapporto di lavoro?
In linea generale non sussiste per le a.s.d. alcun divieto di erogare compensi sportivi dilettantistici a soci e/o componenti del consiglio direttivo dell’associazione e nemmeno di instaurare con gli stessi un rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Tuttavia bisogna tenere presente alcune importanti considerazioni per non sbagliare.
La gratuità delle cariche
Partiamo innanzitutto dall’esame dello Statuto dove spesso è prevista la gratuità delle cariche: che significato assume questa clausola? Al riguardo ricordiamo che la previsione di gratuità degli incarichi contenuta inizialmente al comma 18 dell’art. 90 L.289/02 è stata superata fin dalle modifiche apportate dal D.L. 72/2004 e quindi che non si tratta di clausola obbligatoria.
Se contemplata nello statuto bisogna comunque considerare che la natura e la causa dei compensi agli amministratori è del tutto diversa rispetto all’esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica o allo svolgimento di una diversa attività lavorativa: altro è percepire un compenso, un’indennità, un rimborso spese/gettone di presenza quale componente del consiglio direttivo e quindi per le attività inerenti l’assunzione della carica; altro è percepire compensi a fronte dell’attività di istruttore o di altre mansioni che esulano dalla partecipazione all’organo direttivo. Quindi la previsione della gratuità delle cariche non esclude la possibilità di erogare compensi per attività sportive dirette né per attività lavorative, diverse dalle mansioni tipiche di amministratore.
I compensi sportivi dilettantistici e il co.co.co. amministrativo gestionale
Il Presidente e i componenti del direttivo possono percepire gli emolumenti previsti dall’art. 67 co.1 lett.m) T.U.I.R. nel rispetto dei requisiti richiesti dalla norma agevolativa e quindi a condizione che svolgano a favore e su incarico del sodalizio le seguenti attività:
a) esercizio diretto delle attività sportive dilettantistiche, riconducibili alla prestazione sportiva c.d. pura (istruttori, allenatori, tecnici, dirigenti accompagnatori, assistenti, ausiliari a vario titolo, giudici di gara ecc.) nelle discipline riconosciute dal Coni che rientrano nell’elenco di quelle ammissibili al Registro;
b) co.co.co. amministrativo gestionali caratterizzate, come precisato dalla Circolare dell’ Agenzia delle Entrate 22/4/2003 n.21, dalla continuità nel tempo, coordinazione, inserimento nell’organizzazione del committente, assenza del vincolo di subordinazione e assenza di conoscenze tecnico giuridiche collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente; le mansioni e i compiti tipici sono quelli di segreteria come la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e della contabilità da parte di soggetto non professionista. Ricordiamo che tali rapporti, anche se beneficiano del regime dei redditi diversi per l’estensione prevista dall’art.90 L.289/02 e quindi non soggetti a contribuzione e, fino alla soglia di euro 10.000 annui nemmeno a imposizione fiscale, devono obbligatoriamente essere comunicazione in via preventiva al centro per l’impiego come chiarito dall’interpello n.22/2010 del Ministero del Lavoro.
Naturalmente per il corretto inquadramento delle prestazioni sia sportive che amministrativo gestionali deve rispettarsi l’incipit dell’art.67 che esclude il regime dei redditi diversi quando i compensi sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o in relazione alla qualità di lavoratore dipendente. Tutti i dettagli si possono leggere qui https://www.asisportfisco.it/compensi-sportivi-dilettantistici-proviamo-a-fare-un-decalogo/.
Inoltre in vista della prospettata riforma del lavoro sportivo – di cui si attende l’approvazione proprio in questi giorni e che, se approvata, entrerà in vigore a partire dal 1 luglio 2022 – si dovrà valutare se gli emolumenti possono rientrare nei limiti delle nuove prestazioni amatoriali di cui abbiamo parlato qui https://www.asisportfisco.it/la-riforma-del-lavoro-sportivo-cosa-cambiera/ e qui https://www.asisportfisco.it/riparte-la-stagione-sportiva-quali-novita-per-i-collaboratori-sportivi/.
In ogni caso l’esercizio delle funzioni assunte con la carica andrà inquadrato secondo i regimi ordinari (indennità di carica, gettone di presenza, compenso amministratore soggetto alla contribuzione separata INPS e simili) che sono ammissibili salva previsione di gratuità degli incarichi eventualmente recepita dallo statuto e non con rimborsi ed emolumenti di cui all’art 67 co.1 lett.m) T.U.I.R..
La prestazione lavorativa
E’ sempre possibile – ed anzi necessario e doveroso ogni qualvolta le attività svolte, per l’obbligatorietà dell’impegno, per le concrete modalità di svolgimento e/o per le caratteristiche del prestatore non possano configurarsi come prestazioni di natura non professionale – instaurare con il Presidente o i componenti del direttivo anche rapporti di lavoro subordinato, autonomo o collaborazioni coordinate continuative in base alle circostanze del caso concreto e sussistendo i presupposti di ciascuna tipologia di rapporto, con applicazione dei CCNL per l’individuazione di mansioni, qualifiche, minimi salariali e così via. Possibile anche il ricorso alle prestazioni occasionali c.d. PrestO nei limiti previsti dalla L. all’art. 54bis DL 50/17 convertito in L.96/17, che ha sostituito il sistema previgente dei voucher.
La questione è di estremo interesse e attualità. Infatti è molto frequente che il presidente-lavoratore si trovi o svolgere anche mansioni e attività a titolo di volontariato o a fronte di compensi sportivi dilettantistici, nel rispetto dei requisiti di legge.
In base alla normativa oggi vigente è possibile la coesistenza dei due rapporti (uno di lavoro e l’altro di prestazione sportiva o amministrativo gestionale remunerata con i compensi di cui all’art.67 co.1 lett.m) oppure di volontariato reso in forma gratuita e spontanea) a condizione però che l’attività resa nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato o autonomo si riferisca a prestazioni e mansioni diverse da quelle sportive o amministrativo/gestionali. Per fare un esempio pratico: è possibile che il presidente svolga la prestazione sportiva remunerata con rimborsi, premi e compensi di cui all’art.67 co.I lett.m) in qualità di allenatore/istruttore e che contemporaneamente – previa individuazione degli orari di lavoro- presti attività come dipendente per la gestione del bar sociale o come custode o manutentore dell’impianto. Si deve invece escludere la possibilità di lavorare come dipendente o autonomo per prestazioni sportive rese con professionalità (ad esempio istruttore/tecnico/allenatore) e nel contempo percepire compensi sportivi dilettantistici o rimborsi spese per analoghe prestazioni. In ogni caso è importante che la doppia funzione del volontario/lavoratore non si traduca in abusi da parte dell’associazione in qualità di datore di lavoro e che quindi mansioni, orari e prestazioni siano chiaramente predeterminati per evitare, a tutela del lavoratore, sovrapposizioni elusive.
Questa prospettiva potrebbe invece cambiare dopo l’approvazione in via definitiva della riforma del lavoro sportivo che, recependo i principi del Codice del Terzo Settore e proprio in un’ottica di tutela del lavoratore, prevede anche nell’ambito sportivo dilettantistico l’incompatibilità della figura del lavoratore con quella del volontario e dell’amatore, precludendo così la possibilità di svolgere mansioni diverse a titolo diverso, lavorative e volontaristiche da parte di uno stesso soggetto a favore del medesimo sodalizio.
Compensi, rimborsi, retribuzioni e divieto di distribuzione indiretta degli utili
Come noto sia l’art. 90 della L.289/02, sia le disposizioni tributarie e in particolare l’art. 148 co.8 T.U.I.R. e, a fini iva, l’art. 4 D.P.R. 633/72, prevedono il divieto di distribuzione di proventi, utili, avanzi di gestione anche in forma indiretta al fine di garantire l’assenza della finalità di lucro e preservare la qualifica di associazione sportiva dilettantistica e, a fini tributari, di ente associativo con conseguente diritto a beneficiare delle agevolazioni fiscali previste per lo sport dilettantistico.
E’ quindi importante, in applicazione di tali principi, verificare se la corresponsione di emolumenti a vario titolo riconosciuti al Presidente o ai componenti dell’organo direttivo possa configurare un’ipotesi di distribuzione indiretta di utili, vietata dalla disposizioni suindicate.
Come regolarsi?
Al riguardo pur non essendovi espresse disposizioni dettate per le a.s.d. si ritengono applicabili le specifiche disposizioni già dettate per le o.n.l.u.s. dall’ art.10 D.L.vo n.460/97 comma 6 che introducono tra le varie ipotesi di presunzione di distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.
La prassi dell’amministrazione finanziaria ha da tempo ritenuto che il predetto art.10 vada considerato come norma di valenza generale e che possa applicarsi anche agli enti di tipo associativo in generale e quindi anche alle a.s.d., a prescindere dall’assunzione della qualifica di o.n.l.u.s. (Circolare n. 124/E del 22/5/1998). Il principio è stato ripreso e chiarito più volte in successivi documenti di prassi (circolare 128/E del 26/6/1998 e Risoluzione n.294/E del 10/9/2002) e da ultimo con la Risoluzione 9/E del 25/1/2007 con la quale è stato ribadito che il mancato rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 10 configura di per sé un’indiretta distribuzione di proventi salva la possibilità per il contribuente di dimostrare che gli effetti elusivi che la norma intende evitare non si siano comunque verificati.
Soprattutto, per quanto qui di interesse, si evidenzia che tale ultima Risoluzione del 2007, con un’interpretazione estensiva rispetto al tenore letterale della norma riferito al lavoro dipendente, ritiene applicabile la presunzione anche ai rapporti di collaborazione sportiva di cui all’art.67. Il provvedimento afferma in particolare che i compensi percepiti dal socio in qualità di istruttore e allenatore nell’ambito dell’attività sportiva dilettantistica, configurano distribuzione indiretta dei proventi se superiori al 20 per cento rispetto a salari o stipendi previsti per le medesime qualifiche dai contratti collettivi di lavoro e specifica che nell’ammontare dei compensi devono ritenersi inclusi anche gli importi che non concorrono a formare il reddito ( e dunque gli importi inferiori ad euro 10.000).
Con disposizione in buona parte sovrapponibile a quanto già previsto per le o.n.l.u.s., interviene ora l’art.8 del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) che, dopo aver previsto il divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, individua una serie di fattispecie che si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili e, tra le altre, per quanto qui di interesse:
alla lettera b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale nel settore delle prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e della ricerca scientifica.
La nuova disposizione è dettata per gli Enti del Terzo Settore – e quindi non per le a.s.d. che non vengono interessate dalla riforma – ma il parametro di riferimento potrebbe avere una portata generale, così come affermato dalla prassi che ha esteso la regola dell’art.10 D. Lgs. 460/97 a tutti gli enti associativi indipendentemente dall’assunzione della qualifica di o.n.l.u.s.. Per ora tuttavia, Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.452 del 30 ottobre 2019 si è limitata a precisare che la nuova disposizione introdotta dal Codice del Terzo Settore troverà applicazione a decorrere dal termine previsto dall’art.104 comma 2 CTS ovvero dall’anno di imposta successivo all’autorizzazione UE. La nuova disposizione si applica invece, come chiarito dal Ministero del Lavoro con circolare 27/2/2020 alle sole APS e ODV già iscritte ai rispettivi registri regionali e non alle onlus per le quali rimane in vigore, fino al termine suindicato, l’art.10 del D.Lgs. n.460/97.
Alla luce di tali interventi della prassi possiamo quindi concludere che, ad oggi, rimane applicabile alle a.s.d., per i richiami sopra svolti, il parametro previsto dalla normativa o.n.l.u.s..
E’ infine importante ricordare che il rispetto del parametro indicato da tale disposizione (mancato superamento del 20% di compensi o retribuzioni rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche) non è di per sé sufficiente ad escludere automaticamente contestazioni da parte dei verificatori sulla distribuzione indiretta di utili. Infatti, fuori dalle ipotesi previste dall’art. 10 l’intento di conseguire finalità lucrative – afferma l’Agenzia delle Entrate – dovrà (e potrà) essere verificato caso per caso. È opportuno quindi che il contratto di lavoro o di prestazione sportiva dilettantistica sia idoneo a documentare una congrua correlazione tra l’attività concretamente svolta e l’ammontare del compenso sia in relazione ai parametri del CCNL, sia in relazione ad altri rapporti instaurati dalla medesima a.s.d. con altri istruttori e collaboratori/lavoratori che non rivestano cariche direttive, sia ai fini di un raffronto con contratti stipulati da altre consimili realtà operanti sul territorio.
[ BIANCAMARIA STIVANELLO ]
AVVOCATO DEL FORO DI PADOVA
Fonte : ASI Nazionale
Iscriviti alla nostra NEWSLETTER per essere sempre aggiornato