Il tema delle sponsorizzazioni sportive

Il tema delle sponsorizzazioni sportive

L’argomento delle sponsorizzazioni sportive, linfa vitale soprattutto per le società che praticano attività agonistica, é sempre stato molto discusso da chi opera al di fuori del mondo sportivo ed a più riprese posto sotto la lente della giustizia tributaria.


Quando nascono le sponsorizzazioni sportive in Italia?

”In modo inequivocabile e con impatto sull’opinione pubblica, anche extra-sportiva, risaliamo al 1978 ed in particolare alla squadra di calcio Udinese che per prima siglò un accordo di veicolazione del nome e del marchio di un’impresa commerciale sulla divisa da gioco. Si trattava della nota società Sanson produttrice di gelati ma per il regolamento in vigore all’epoca la veicolazione di nome e marchio avvenne sui pantaloncini per via del divieto di sponsorizzazione sulle maglie da gioco. Nonostante di fronte alla giustizia sportiva la società Udinese fosse soccombente, la forza economica della sponsorizzazione era talmente invitante che in breve tempo anche altre squadre di calcio cercarono di ottenerne aggirando il divieto. emblematico l’escamotage del presidente del Perugia che trovando un’ottima sponsorizzazione con il pastificio Ponte , aprì una società di produzione di abbigliamento sportivo: la Ponte Sportswear. Anche in questo secondo caso la giustizia sportiva condannò l’utilizzo della sponsorizzazione benché fosse formalmente tecnica e non prettamente commerciale.

Dopo due anni di battaglie legali, ma sopratutto visto che la volontà dei proprietari delle società di calcio era ormai unanime, nel 1980 la federazione concesse a tutte le squadre cento centimetri quadrati disponibili.

Nel corso del decennio successivo le sponsorizzazioni hanno invaso praticamente ogni aspetto del mondo sportivo soprattutto nel basket, nel volley e negli sport motoristici forse ancor più che nel calcio. Ciò portò ad una maggior capacità delle associazioni di partecipare a campionati agonistici ed in ulteriore aiuto nel 1991 con al Legge 381 l’ordinamento fiscale conferì al mondo sportivo la possibilità di forfettizzare (tra le altre cose) i redditi derivanti dalle sponsorizzazioni. Tale norma é in vigore ancor oggi dopo esattamente 30 anni ed é assolutamente indispensabile alle associazioni di oggi come quelle di allora per poter mantenere il focus sull’attività sportivo senza dover mantenere il costoso impianto contabile e fiscale proprio delle attività commerciali.

Inoltre nel 2014 con il Decreto Semplificazioni si é modificata la previsione contenuta nel sesto comma dell’articolo 74 del Decreto Iva, concedendo una forfettizzazione al 50% dell’iva in fattura sulle sponsorizzazioni (prima era il 90%) che era fino a quel momento prevista per prestazioni pubblicitarie.

Visto dal lato delle società sponsor non pochi problemi sono sorti con l’arrivo della crisi del 2007. L’erario intensificò i controlli sulle società sponsor ed il ricorrente problema riscontrato nei controlli sugli sponsor era la mancata distribuzione pluriennale della spessa come onere da inserire nello stato patrimoniale come spese i cui effetti hanno una manifestazione anche successiva rispetto all’esercizio in cui la spesa é fisicamente sostenuta. Siccome la distinzione tra spese di pubblicità e di sponsorizzazioni si rivelò essere molto difficile in fase di accertamento, il mondo sportivo fu preso di mira molto più (se non esclusivamente) delle società sponsor che nelle intenzioni di controllo erariale potevano potenzialmente aver messo in pratica artifici di elusione o evasione fiscale.

Infatti l’Agenzia delle Entrate dopo qualche anno di controlli serrati unificò la disciplina delle due tipologìe di spesa con la risoluzione n. 57/E del 23 giugno 2010 precisando che le società che effettuano pubblicità o sponsorizzazioni superiori a 200.000 euro verso società o associazioni sportive dilettantistiche possono dedurre l’eccedenza rispetto a quella cifra se il contratto ha tutti i requisiti di una sponsorizzazione o di una prestazione pubblicitaria. Potranno essere considerate spese di pubblicità, deducibili nell’esercizio di sostenimento e nei quattro successivi (art. 108, comma 2 del Tuir) solo se la natura del rapporto contrattuale presenta i requisiti formali e sostanziali di un rapporto di sponsorizzazione o di un’altra prestazione pubblicitaria. In base all’art. 109 del Tuir tali costi sono deducibili se presentano i requisiti della competenza, della certezza del costo, dell’oggettiva determinabilità della spesa e dell’inerenza all’attività.

Dal punto di vista delle società ed associazioni sportive il punto di svolta si ebbe nel 2012 in seguito all’istituzione del Registro CONI già figlio di quanto previsto dall’art. 7 del decreto legge 28/5/2004 n. 136 (convertito nella legge 27/7/2004 n. 186) ai sensi del quale il CONI è l’unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni sportive, con le delibere volute dal Presidente Giovanni Petrucci (Delibera GN 280 del 4 settembre 2012 e  Delibera CN 1475 del 30 ottobre 2012).

Sulla scorta di ciò solo nel 2013 l’Agenzia delle Entrate pose fine a molti anni di “caccia alle streghe”, peraltro senza aver prodotto alcun risultato tangibile di pratiche di elusione o evasione sistematica da parte del mondo sportivo. Il neo eletto Presidente del CONI Giovanni Malagò mosse pressioni nell’immediatezza del suo insediamento ottenendo la pubblicazione di una circolare chiarificatrice della prevalenza della sostanza sulla forma per la conduzione dell’operato delle associazioni sportive (circ. 9E del 24 aprile 2013).

Liberate quindi le associazioni dal fardello di eccessivi controlli formali, la riforma del bilancio d’esercizio D.Lgs. 139/2015 pone la pietra tombale anche sulla distribuzione pluriennale dei costi di pubblicità e sponsorizzazione in recepimento della Direttiva 26 giugno 2013, n. 2013/34/Ue.

Inoltre la sentenza della C.T.P. di Vicenza n° 732 del 5 luglio 2016 ha ritenuto che l’inerenza delle spese di sponsorizzazione non possa essere legata alla sicura crescita del fatturato. Da ciò in fase di accertamento non é necessaria alcuna prova del collegamento diretto tra l’onere sostenuto e le variazioni di fatturato. Nel caso di specie peraltro in fase di accertamento l’amministrazione finanziaria era impropriamente entrata in scelte strategiche di sponsorizzazione verso due associazioni sportive dilettantistiche operanti nella medesima area territoriale nonché aventi denominazioni sociali similari e che avevano accordi tra loro per la gestione separata delle attività “senior” e congiunta delle attività “junior” che poi avevano anche deciso di fondersi in una unica realtà anche a livello di squadra agonistica maggiore. Furono in quel caso determinanti a favore dello sponsor i contratti sottoscritti tra le parti come la prova del reale svolgimento delle attività promozionali, la effettiva produzione di abbigliamento sportivo ed infine l’avvenuto pagamento tracciato delle prestazioni.

Tale impostazione é stata più volte confermata anche dalla Cassazione sia con la sentenza 5720 del 2016, che recentemente dalla Quinta sezione civile della Cassazione con ordinanza n. 21452 del 27 luglio 2021, secondo cui le spese di sponsorizzazione siano assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che:

  • il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
  • sia rispettato il limite quantitativo di spesa;
  • la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
  • il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale senza che rilevino requisiti ulteriori.

Il particolare regime disciplinato dall’art. 90 comma 8 infatti fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche, laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor. Ciò porta quindi la Cassazione ad escludere che, nell’attuale mercato globalizzato, ai fini della sussistenza del requisito dell’inerenza delle spese di pubblicità, debba sussistere un legame territoriale tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica in cui l’impresa svolge la propria attività potenzialmente idonea alla produzione di utili ritenendo del tutto irrilevante ogni valutazione circa l’inerenza e congruità dei costi. 

ALESSIO PISTONE
[  COMMERCIALISTA ESPERTO NEL SETTORE SPORTIVO DILETTANTISTICO  ]

Fonte : ASI Nazionale

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