LA SOCIETA’ SPORTIVA DEVE GARANTIRE IL RISPETTO DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, DEVE QUINDI:
- INDIVIDUARE E VALUTARE I RISCHI CONNESSI ALL’ESECUZIONE DELLE ATTIVITA’ DI “SUPPORTO” ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA.
- LA SOCIETA’ SPORTIVA HA L’OBBLIGO DI REDIGERE IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
Ad esempio, alcune attività di supporto all’attività sportiva possono essere:
- attività di segreteria;
- preparazione degli attrezzi sportivi;
- attività di manutenzione degli impianti e delle attrezzature;
- attività di manutenzione dei locali.
QUALI SONO GLI OBBLIGHI PRINCIPALI CHE LE A.S.D. DEVONO ASSOLVERE?
- Individuare la figura del datore di lavoro (Presidente, Delegato nominato dal Consiglio Direttivo, Socio nominato dall’Assemblea Soci, ecc.);
- Designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), (tale ruolo può essere ricoperto anche dal datore di lavoro, previo corso di formazione), oppure da un RSPP esterno incaricato dall’Associazione stessa;
- Individuare e nominare i Preposti (ad esempio gli allenatori, gli istruttori possano considerarsi preposti, questi dovranno seguire un corso di formazione);
- Individuare “i lavoratori” ( i lavoratori possono essere istruttori, allenatori, atleti dilettanti cioè subordinati di fatto, oppure i volontari);
- Predisporre l’elezione e poi nominare il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (RLS) e provvedere affinché segua un corso di formazione dedicato, oppure ove ciò non sia possibile incaricare il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale;
- Nominare il Medico Competente (obbligo eventuale);
- Individuare i soggetti con compiti specifici (addetti al primo soccorso, alla gestione emergenze e all’antincendio);
- Mettere in sicurezza i luoghi di lavoro (attrezzature, dotazioni antincendio, infrastrutture, ecc.);
- Provvedere alla formazione, informazione ed addestramento degli operatori addetti alle attività.
ATTENZIONE
Si ricorda però che il responsabile della Società Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori:
- è soggetto alla disciplina degli artt. 2043 e 2050 del codice Civile, ed è quindi personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell’impianto sportivo compresi gli atleti dilettanti.
- avendo la disponibilità dell’impianto sportivo secondo i principi generali di cui agli articoli 2043 e 2051 del codice Civile, ha l’obbligo di predisporre adeguate misure di tutela anche dei lavoratori autonomi e dei collaboratori coordinati e continuativi;
- qualora si avvalga di opere di volontariato è tenuto ad adottare misure utili ad eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza tra le prestazioni del volontario e altre attività che si svolgono nell’ambito della propria organizzazione.
Marco Monaco – Dottore Commercialista
Il nostro consiglio : INFORMATEVI SU CHIUNQUE VI PROPONGA UN CERTIFICATO SENZA UN CONTROLLO FISICO NELLA VOSTRA SEDE