Superbonus 110% e Terzo Settore: i chiarimenti

Come funzione il superbonus 110% che offre ad Onlus, OdV e APS la possibilità di godere di detrazioni fiscali

Con il decreto rilancio (DL 34/2020 convertito nella L. 77/2020, legge di bilancio 2021 L. 178/2020) è stato introdotto il superbonus 110% che offre detrazioni del 110% per lavori edili di riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico e installazione di impianti fotovoltaici sempre che rispettino precise regole.

Fino a questo momento non era chiaro se gli Enti del Terzo Settore dovessero o meno limitare i loro interventi agli immobili residenziali, così come previsto per gli altri soggetti ammessi a tale beneficio. L’Agenzia delle Entrate nello scorso mese di gennaio, con le risposte agli interpelli n. 14 e 64, ha provveduto a chiarire che “Per detti soggetti (Onlus, OdV e Aps), non essendo prevista alcuna limitazione espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle singole unità immobiliari.” 

Onlus, OdV o Aps potranno quindi richiedere il superbonus non solo per gli immobili destinati a civile abitazione ma anche per qualsiasi altro edificio da loro occupato (ad esempio palestre, scuole, residenze collettive, sedi di associazioni, ambulatori e così via) a prescindere dalla categoria catastale e dalla destinazione d’uso urbanistica dello stesso, rispettando comunque le altre indicazioni richieste dalla legge. 

Il legislatore riconosce agli Ets un ambito di applicazione ben più ampio che per gli altri soggetti beneficiari, che si amplia anche al non avere limitazione al numero degli immobili ai quali applicare il superbonus.  Si tratta di un passo importante, che speriamo possa essere affiancato da ulteriori politiche di sostegno al riuso dell’ampio patrimonio sottoutilizzato o abbandonato presente in Italia vocato all’inclusione sociale. 

Si ricorda inoltre che è possibile applicare il superbonus non solo agli immobili di proprietà ma anche a quelli detenuti grazie ad altro titolo, incluso affitto o comodato. I punti critici relativi alla possibilità per gli Ets di richiedere il superbonus per categorie catastali diverse da quella residenziale e per immobili detenuti con titolo diverso dalla proprietà rilevati a luglio hanno trovato soluzione.  

Permangono due problemi: tempo e soldi.
Per quanto riguarda il limite temporale la legge di bilancio ha prorogato la scadenza al 30 giugno 2022 - con l’eccezione per i lavori che a tale data avranno raggiunto almeno il 60% del compimento che potranno essere prorogati fino al 31 dicembre 2022. Quindi, a meno di ulteriori e necessarie proroghe, il tempo è breve, anzi brevissimo. Se interessati è opportuno muoversi rapidamente. 

Per quanto riguarda l’aspetto economico “i limiti di spesa restano invariati anche per gli Ets al pari di ogni altro destinatario dell'agevolazione, applicando le regole contenute nel medesimo articolo 119, ovvero, tenendo conto della natura degli immobili (edificio in condominio, ecc.) e del tipo di intervento da realizzare (isolamento termico, sostituzioni impianto di riscaldamento, ecc.)”. Ovvero il tetto massimo previsto dal superbonus e calcolato per una unità immobiliare ad uso abitativo potrebbe risultare esiguo per un bene in uso ad un ETS spesso di dimensioni superiori a quelle di una abitazione. Inoltre, le 3 possibilità previste per accedere al superbonus 110% contengono delle difficoltà applicative intrinseche dovute la prima alla disponibilità economica e fiscale dell’ente, la seconda alla disponibilità economica e finanziaria dei fornitori e la terza alla effettiva possibilità di accesso alla cessione del credito di imposta presso banche o finanziarie.

È evidente che una campagna di efficientamento energetico “che prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini”, come riporta il sito del Governo ed essa dedicato, necessiterebbe di una programmazione diversa da quella applicata: il tempo previsto è troppo breve. Inoltre, sarebbe stato opportuno prevedere delle azioni specifiche per favorire il riuso degli immobili inutilizzati o sottoutilizzati, specialmente per quelli da valorizzare socialmente modificando i tetti di spesa per questi interventi. Rallegra l’apertura dell’applicazione del superbonus a tutti gli immobili degli Ets, ma l’efficacia della legge è ancora da verificare. 

(Fonte: www.vita.it)

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