La Corte di Cassazione Civile si è espressa a favore del ricorso effettuato da Ente Ecclesiastico, presso la V sezione, con la sentenza n. 526 del 14/01/2021. La sentenza in oggetto ha risvolti giuridici per tutte quelle asd qualificate come enti non commerciali; in futuro con l’entrata in vigore del Codice del Terzo Settore riguarderà anche per gli enti del terzo settore.
L’analogia del mondo dell’associazionismo sportivo dilettantistico, con il ricorrente della causa, parte dall’analisi del reddito complessivo e della eventuale prevalenza dell’attività istituzionale rispetto alla commerciale e ai relativi adempimenti fiscali e conseguenti effetti tributari.
La legge[1] afferma che le attività di religione e di culto, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione, ma in ogni caso l’ente è tenuto alle scritture contabili previste dalle leggi tributarie in relazione alle attività specifiche effettuate[2].
La tassazione di un E.N.C. secondo il TUIR
La normativa in tema di IRES, prevede che sono soggetti a tassazione anche gli enti pubblici e privati diversi dalle società, le quali “non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale”. In particolare la norma si ricollega al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 143, comma 1, il quale regola la determinazione del reddito complessivo degli “enti non commerciali residenti”. Il reddito complessivo, nel caso specifico è infatti formato “dai redditi fondiari, di capitale, d’impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva”. Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 c.c. “rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione“.
La perdita della qualifica di ENC
La perdita della qualifica di ente non commerciale è disposta dall’art 149[3], il quale dapprima enuncia che “indipendentemente dalle previsioni statutarie, l’ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d’imposta“. Il secondo comma del medesimo articolo elenca i parametri da considerare per valutare l’effettivo valore dell’attività commerciale svolta e dunque l’eventuale sproporzione delle attività commerciali rispetto alle istituzionali svolte dall’ente non commerciale. In chiusura l’articolo recita che il comma 1 e 2: “non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche”. La Corte di Cassazione esprime il proprio parere affermando che qualora lo “sforamento” dai parametri avvenga in un “singolo esercizio” la natura di “ente non commerciale” non può venire meno. Difatti secondo la Suprema Corte il legislatore non ha voluto attribuire “ope legis” a tali soggetti passivi la qualifica di enti non commerciali, la stessa natura permane fintantoché il loro oggetto principale continua ad essere il perseguimento di un fine istituzionale, quindi non commerciale.
Richiamo decisione della commissione europea
A sostegno di questa tesi la Corte richiama la decisione della Commissione Europea[4], la quale afferma che “gli enti ecclesiastici possono beneficiare del trattamento fiscale[5] riservato agli enti non commerciali soltanto se non hanno per oggetto principale l’esercizio di attività commerciali. In ogni caso, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono conservare la prevalenza dell’attività istituzionale di ispirazione eminentemente idealistica
Contabilità separata come strumento di difesa
Infine la Corte si esprime sull’applicazione dell’art. 144 comma 2, che obbliga gli enti non commerciali, che esercitano attività commerciale, a tenere una contabilità separata allo scopo di rendere più trasparente la contabilità e di evitare ogni commistione con l’attività istituzionale, nonchè di facilitare la qualificazione dell’ente. La Corte ha ritenuto che non sia necessario predisposizione due distinti e completi bilanci di esercizio, ma è necessario distinguere tra due diverse tipologie, i “fatti amministrativi”, relativi all’attività istituzionale dai fatti amministrativi relativi all’attività commerciale. Così come affermato anche dall’Agenzia delle entrate, la tenuta di una contabilità separata non prevede, l’istituzione di un libro giornale e di un piano dei conti separato per ogni attività, ma sarà sufficiente un piano dei conti non troppo dettagliato nelle singole voci, che permetta di distinguere le diverse movimentazioni relative ad ogni attività[6].
Conclusione
In conclusione sembra che la sentenza in oggetto, così come molte altre[7] sopposte al parere della Suprema Corte, mirino a sottolineare quanto la sostanza dell’attività effettuata sia preminente rispetto alla forma giuridica attribuita all’ente; quindi la definizione di ente non commerciale non più intoccabile, ma tale riconoscimento dipenda dalla dimensione temporale e qualitativa delle entrate derivanti dalle varie attività svolte.
[ GIOIA BALDINI ]
ESPERTA FISCALISTA
[1] Legge n. 121 del 1985, art. 7, comma 3: “agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”.
[2] D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, art. 8, : “l’ente ecclesiastico che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate”.
[3] D.P.R. n. 917 del 1986;
[4] Commissione Europea, chiamata a pronunciarsi sulla sussistenza o meno di una ipotesi di “aiuti di Stato”, in presenza del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 149, comma 4, con decisione del 19 dicembre 2012, paragrafo 152;
[5] Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 124/E del 12 maggio 1998;
[6] In merito si è espressa Agenzia delle Entrate con risoluzione numero 86/E del 13 marzo 2002;
[7] Corte di Cassazione ordinanza n. 8182 del 27 aprile 2020;
Fonte : ASI Nazionale