Come sappiamo lo sport è stato fortemente danneggiato dalla grave crisi epidemiologica che ha colpito il mondo intero. Ormai già da un anno le attività sportive sono rimaste pressoché ferme. Per tale motivo i vari decreti che si sono succeduti nel tempo hanno cercato di compensare le gravi perdite economiche subite dalle Associazione e Società sportive. In tale contesto si colloca, anche, una norma contenuta nella recente legge di stabilità. Nello specifico, l’articolo 1 commi 36 e 37, introducono la possibilità di sospendere e rinviare alcuni adempimenti fiscali e previdenziali per gli enti del settore sportivo. Tali agevolazioni non sono però per tutti per cui, per fare chiarezza, procediamo ad analizzare la norma nello specifico. La legge di stabilità prevede:
Per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, sono sospesi….
La prima cosa che risalta, leggendo la norma, e che il legislatore intende rivolgersi a tutte le organizzazioni sportive siano esse Federazioni, Enti di promozioni sportive o Società ed Associazioni operanti tanto nel settore professionistico quanto in quello dilettantistico. Condizione essenziale per poter usufruire delle agevolazioni introdotte e che tali organizzazioni abbiano domicilio fiscale, sede legale o operativa all’interno del territorio nazionale. Ciò è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto oltre tale requisito ne occorre anche un altro. La norma precisa, infatti, che tali soggetti siano impegnati nello svolgimento di competizioni sportive come individuate e disciplinate dal DPCM del 24 ottobre 2020. A tal riguardo, è necessario ricordare che il decreto appena menzionato (nonché i successivi emanati dal governo) consente lo svolgimento di quelle attività sportive, individuali e di squadra, che siano state riconosciute di interesse nazionale dal CONI o dal CIP ed organizzate dalle Federazioni o dagli Enti di Promozione Sportiva ovvero da organismi internazionali. Pertanto, solo alle organizzazione sportive impegnate in campionati o manifestazioni riconosciute di interesse nazionale sarà consentita la sospensione ed il differimento dei termini e degli adempimenti indicati dalla legge di stabilità. Si pongono, però, alcuni interrogativi circa particolari situazioni in cui potrebbero trovarsi talune società o associazioni sportive. Prima però di approfondire tali situazioni completiamo l’analisi dei commi 36 e 37 dell’art.1 della legge di stabilità, con riferimento ai tributi sospesi ed alle modalità di ripresa dei relativi versamenti.
Il comma 36 in esame specifica che oggetto di sospensione sono i versamenti relativi alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, i contributi previdenziali ed assistenziali, i premi INAIL, i versamenti IVA e le imposte sul reddito. La sospensione riguarda gli adempimenti ed i versamenti collocati nel periodo dal 1 gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. A norma del successivo comma 37, a tutte le organizzazioni sportive interessate dalla sospensione sarà possibile la ripresa degli adempimenti e dei relativi versamenti entro e non oltre il 30 maggio 2021. Sarà possibile versare quanto sospeso, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro tale data o, in alternativa, mediante rateizzazione in un massimo di 24 rate, di cui la prima sempre entro il 30 maggio e le successive entro la fine di ciascun mese. Solo per le rate in scadenza nei mesi di dicembre 2021 e 2022, puntualizza il dettato normativo, la scadenza sarà anticipata al giorno 16 dello stesso mese.
Si tratta dunque di una norma certamente favorevole per tutti gli enti sportivi che soddisfano le due condizioni precedentemente specificate. Ma come dicevamo si pongono alcuni problemi interpretativi per alcune fattispecie particolari. Ci si chiede, infatti, come si deve comportare una polisportiva affiliata a più Federazioni e per la quale non tutte le attività sportive sono consentite? E, analogamente, una società professionistica per cui risulta sospesa l’attività giovanile, mentre la prima squadra è impegnata nel proprio campionato di interesse nazionale, può usufruire dell’agevolazione prevista dalla norma in commento? Infine, un’associazione per la quale era stato stilato il calendario della competizione, poi sospesa, che grazie ai protocolli emanati dalla propria Federazione continua a far allenare i propri atleti soddisfa la condizione per poter usufruire della sospensione?
A risolvere tali dubbi è intervenuto l’INAIL con l’istruzione operativa pubblicata in data 25 febbraio 2021. L’istituto risolve positivamente le prime due questioni affermando che sia nel caso della polisportiva, sia nel caso della società professionistica che milita nel proprio campionato ma che non svolge l’attività delle giovanili si ritengono le stesse legittimate a sospendere adempimenti e versamenti come previsto dalla legge di stabilità. Non è così nel caso di un’associazione la cui Federazione, pur in presenza di protocolli che consentano lo svolgimento degli allenamenti degli atleti, ha sospeso le competizioni a norma del DPCM del 24 ottobre 2020.
Analogamente, non possono usufruire delle sospensione tutti quegli enti che, pur rispettando i requisiti previsti dalla norma, hanno sospeso le proprie attività per i mesi di gennaio e febbraio 2021 non operando nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento in tale periodo.
[ MARIO RAPISARDA ]
CONSULENTE DEL LAVORO
Fonte : ASI Nazionale
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